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INFORMATIVA
N. 078 |
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Trento, 26.03.2007 |
Oggetto:
LE
NUOVE DETRAZIONI IRPEF PER I CARICHI DI FAMIGLIA APPLICABILI DAL 2007 E I
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Riferimenti: Art.
1, comma 6, Legge n. 296/2006
Circolare Agenzia Entrate 16.3.2007, n. 15/E
Recentemente
l’Agenzia delle Entrate è intervenuta esaminando le modifiche introdotte dalla
Finanziaria 2007 in relazione alla struttura dell’IRPEF, incentrate sulla
reintroduzione delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia e per le
diverse categorie reddituali, in sostituzione delle previgenti deduzioni.
A decorrere dal 2007, per effetto di quanto stabilito dal comma 6,
Legge n. 296/2006 la struttura dell’IRPEF incentrata sull’applicazione di deduzioni
(no-tax area e deduzioni per oneri di famiglia) è stata modificata.
In luogo del sistema di deduzioni sono state reintrodotte le detrazioni d’imposta:
Þ
per i familiari a carico (art. 12, TUIR);
Þ
per le varie categorie di reddito (art. 13,
TUIR).
Sono state inoltre rimodulate le aliquote e gli scaglioni IRPEF (art. 11, TUIR).
Al reddito complessivo, diminuito degli oneri deducibili ex art. 10,
TUIR (ad esempio, assegni periodici corrisposti al coniuge separato, contributi
alla previdenza complementare, ecc.), sono applicate le seguenti aliquote per
scaglioni:
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dal 2007 |
fino al 2006 |
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reddito per scaglioni |
aliquota |
reddito per scaglioni |
aliquota |
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Fino
a € 15.000 |
23% |
Fino
a € 26.000 |
23% |
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Oltre
€ 15.000 fino a € 28.000 |
27% |
Oltre
€ 26.000 fino a € 33.500 |
33% |
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Oltre
€ 28.000 fino a € 55.000 |
38% |
Oltre
€ 33.500 fino a € 100.000 |
39% |
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Oltre
€ 55.000 fino a € 75.000 |
41% |
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Oltre
€ 75.000 |
43% |
Oltre
€ 100.000 |
39% + 4% |
L’IRPEF netta è calcolata diminuendo l’IRPEF
lorda, come sopra calcolata, delle citate detrazioni, nonché delle detrazioni
per oneri di cui agli artt. 15 e 16, TUIR (fino a concorrenza).

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LE NUOVE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
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Va innanzitutto evidenziato che nell’art. 12, TUIR:
Þ al comma 2 è confermata la condizione per qualificare un soggetto “fiscalmente a carico”, ossia il possesso di un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente dalla stessa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
Il limite di reddito è fissato con riferimento all’intero anno. In caso di superamento, il familiare non può essere considerato a carico, non rilevando il momento a decorrere dal quale si è verificato il superamento;
Þ al comma 3 è confermato il principio secondo cui le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese in cui si verificano fino a quello in cui cessano le condizioni per l’attribuzione delle stesse. Così, ad esempio, in caso di matrimonio in data 12.12 il coniuge risulta a carico per un mese (1/12).
L’art. 12, comma 1 disciplina le detrazioni:
- per il coniuge a carico (lett. a e b);
- per i figli a carico (lett. c);
- per gli altri familiari a carico (lett. d).
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Va evidenziato che dal 2007 è stata soppressa la deduzione prevista dal previgente art. 12, TUIR in relazione alle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (c.d. deduzione per badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Per la medesima tipologia di spese, per un importo massimo pari a € 2.100, è ora riconosciuta la detrazione di cui all’art. 15, lett. i-septies) a favore dei soggetti con un reddito complessivo non superiore a € 40.000. |
La misura della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di importo “teorico” variabile da € 800 a zero, è determinata secondo 3 diverse modalità corrispondenti a tre classi di reddito, come di seguito illustrato.
L’importo della detrazione effettivamente spettante è espresso dalla seguente formula
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€ 800 – 110 x reddito complessivo 15.000 |
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.3.2007, n. 15/E:
Þ con un reddito complessivo inferiore a € 15.000, il rapporto reddito complessivo/15.000 (compreso tra 0 e 1) va assunto considerando le prime 4 cifre decimali;
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Ipotizzando un
reddito complessivo pari a € 10.000, la detrazione spettante per il coniuge a
carico è pari a 727,67: € 800 – 110 x 10.000 è € 800 –
110 x 0,6666 15.000 |
Þ con un reddito complessivo pari a € 15.000, il rapporto reddito complessivo/15.000 è pari a 1. Di conseguenza la detrazione per il coniuge a carico spetta per l’importo di € 690 (800 - 110).
Þ con un reddito complessivo pari a 0, la detrazione di fatto non compete.
La detrazione spettante è pari a € 690, aumentata dei seguenti importi, variabili a seconda della fascia di reddito:
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Reddito
complessivo |
importo
aggiuntivo |
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Superiore a € 29.000 ma non a € 29.200 |
10 |
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Superiore a € 29.200 ma non a € 34.700 |
20 |
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Superiore a € 34.700 ma non a € 35.000 |
30 |
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Superiore a € 35.000 ma non a € 35.100 |
20 |
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Superiore a € 35.100 ma non a € 35.200 |
10 |
Come affermato nella citata Circolare n. 15/E, tali maggiori importi spettano in ogni caso per intero, non essendo necessario rapportarli al periodo in cui il coniuge risulta a carico.
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Ipotizzando un
reddito complessivo pari a € 34.860 e matrimonio contratto in data 25.3.2007,
la detrazione per il coniuge a carico spetta per l’importo di € 605, così
calcolato: € 690 x 10/12
+ 30 è € 605 |
L’importo della detrazione effettivamente spettante è espresso dalla seguente formula
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€ 690 x 80.000 - reddito complessivo 40.000 |
In base al comma 4 del citato art. 12:
Þ con un reddito complessivo pari a € 80.000, la detrazione non spetta;
Þ con un reddito complessivo superiore a € 40.000 il rapporto (compreso tra 0 e 1) va assunto considerando le prime 4 cifre decimali.
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Ipotizzando un
reddito complessivo pari a € 41.150, la detrazione spettante per il coniuge a
carico è pari a € 670,16 così calcolata: € 690 x 80.000 –
41.150 è € 690 x
0,9712 40.000 |
Non spetta alcuna detrazione per il coniuge a carico.
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detrazione per
il coniuge a carico |
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reddito
complessivo |
detrazione
spettante |
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Fino a € 15.000 |
€ 800 – 110 x reddito complessivo
15.000 |
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Da € 15.001 a € 40.000 |
€ 690 (*) |
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Da € 40.001 a € 80.000 |
€ 690 x 80.000
– reddito complessivo 40.000 |
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Da € 80.001 |
zero |
(*) La detrazione
è aumentata di un importo variabile tra € 10 ed € 30 per i redditi tra € 29.000
e € 35.200.
La detrazione per i figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, spetta in base ai seguenti importi “teorici”:
-
€ 800;
- € 900 per ciascun figlio minore di 3 anni.
Tali importi sono aumentati di:
-
€ 220 se il figlio è portatore di handicap ex
art. 3, Legge n. 104/92;
- € 200 per ciascun figlio a partire dal primo, se il contribuente ha più di 3 figli a carico.
Così, ad esempio:
- per un figlio minore di 3 anni portatore di handicap, l’importo “teorico” della detrazione è pari € 1.120 (900 + 220);
- per un figlio minore di 3 anni portatore di handicap, a carico con altri 3 fratelli, l’importo “teorico” della detrazione è pari € 1.320 (900 + 220 +200).
La detrazione teorica così calcolata deve essere ragguagliata in base ai mesi in cui i figli sono a carico. Va peraltro evidenziato che la maggiorazione di € 200, spettante in presenza di più di 3 figli a carico, si applica per l’intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica la situazione che dà diritto alla maggiorazione stessa.
Per calcolare gli importi effettivamente spettanti è necessario rapportare la detrazione teorica con il reddito complessivo del contribuente, in base alla seguente formula:

Va tenuto presente che per
ogni figlio successivo al primo, l’importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000 sia al
denominatore che al numeratore del predetto rapporto.
Così, ad esempio, in presenza di 2 figli l’importo € 95.000 è aumentato di € 15.000 (nel rapporto va quindi utilizzato € 110.000); in presenza di 3 figli è aumentato di € 30.000 (nel rapporto va quindi utilizzato € 125.000).
L’importo così aumentato va considerato:
– con riferimento a tutti i figli a carico (compreso il primo);
– per l’intero importo, senza necessità di ragguaglio al periodo in cui i figli sono a carico ovvero al momento in cui si verifica l’evento che dà diritto alla maggiorazione.
In base al comma 4 del citato art. 12:
– le detrazioni per i figli a carico non spettano se il predetto rapporto è pari a 0 (circostanza che si verifica con un reddito complessivo pari o superiore a € 95.000 o ai maggiori importi riferiti al numero dei figli) ovvero uguale a 1 (circostanza che si verifica con un reddito complessivo pari a 0);
– nelle altre ipotesi, il risultato del rapporto va assunto in base alle prime 4 cifre decimali.
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detrazione per
i figli a carico |
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figlio a
carico |
detrazione
teorica |
rapporto con il reddito complessivo |
detrazione
spettante |
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Figli di età inferiore a 3 anni |
€ 900 (*) |
95.000 (**) – reddito complessivo 95.000 (**) |
La detrazione non spetta se il rapporto è uguale a
0, minore di 0 o uguale a 1. Negli altri casi, la detrazione spetta in
proporzione al rapporto risultante (assunto nelle prime 4 cifre decimali). |
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€ 1.120 (*) se portatore di handicap |
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Altri figli |
€ 800 (*) |
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€ 1.020 (*) se portatore di handicap |
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(*) In
presenza di più di 3 figli spetta l’ulteriore detrazione di € 200 per ciascun
figlio a partire dal primo.
(**) Per ogni figlio successivo al primo l’importo di
€ 95.000 è aumentato di € 15.000.
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Si rammenta che, analogamente a quanto previsto dalla disciplina previgente, le detrazioni per i figli spettano indipendentemente dall’età degli stessi e dalla convivenza o meno con i genitori, ferma restando la condizione reddituale. |
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Il sig. Rossi,
con un reddito complessivo pari a € 30.000, ha due figli a carico (di cui uno
di 6 e l’altro di 2 anni). La detrazione spettante è così calcolata: ·
detrazione teorica: € 800 (per il figlio di 6 anni) + 900
(per il figlio di 2 anni); ·
detrazione effettiva: € 1.700 x
(95.000 + 15.000 – 30.000) / (95.000 + 15.000) = € 1.700 x 0,7272 = €
1.263,24 |
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Il sig. Bruni,
con un reddito complessivo pari a € 48.000, ha 4 figli a carico di cui: ·
una di 23 anni, che si è sposata il 16.9 passando a
carico del coniuge; ·
due gemelli di 14 anni; ·
uno minore di 3 anni, nato il 23.9.2007. La detrazione
spettante, tenendo conto che per ciascun figlio compete la maggiorazione di €
200, è così calcolata: ·
detrazione teorica per la figlia
sposata il 16.9: € 750 pari a (800 + 200) x
9/12; ·
detrazione teorica per i gemelli: € 2.000 pari a (800 + 200)
x 2; ·
detrazione teorica per il minore di 3 anni: € 367 pari a
(900 + 200) x 4/12; ·
detrazione effettiva: € 3.117 x
(95.000 + 45.000 – 48.000) / (95.000 + 45.000) = € 3.117 x 0,6571 = €
2.048,18 |
Va innanzitutto osservato che, rispetto alla disciplina previgente, la ripartizione della detrazione tra i genitori non può più essere scelta in base alla maggiore convenienza economica.
La ripartizione deve essere infatti effettuata secondo le regole fissate dalla norma, differenziate nel caso in cui si tratti di genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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genitori
non legalmente ed effettivamente separati |
La
detrazione va suddivisa al 50% fra
i genitori. Tale
regola può essere derogata solo
qualora i genitori si accordino di attribuire
l’intera detrazione al soggetto con il reddito complessivo più elevato.
In tal modo, è possibile, ad esempio, evitare che la detrazione venga persa
per incapienza dell’imposta dovuta da uno dei due genitori. |
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I coniugi
Biondi hanno due figli a carico, di cui uno minore di 3 anni. Tenendo
presente che il padre ha un reddito complessivo di € 35.000 e la madre di €
28.000, la detrazione spettante è così calcolata: Padre ·
detrazione teorica: € {800 + 900 (per il figlio di 2
anni)} x 50%; ·
detrazione effettiva: € 850 x
(95.000 + 15.000 – 35.000) / (95.000 + 15.000) = € 850 x 0,6818 = € 579,53 Madre ·
detrazione teorica: € {800 + 900 (per il figlio di 2
anni)} x 50%; ·
detrazione effettiva: € 850 x
(95.000 + 15.000 – 28.000) / (95.000 + 15.000) = € 850 x 0,7454 = € 633,59 Se i genitori si accordassero per attribuire l’intera detrazione al
padre (soggetto con reddito più elevato), la detrazione spettante sarebbe di
€ 1.159,06, così calcolata: ·
detrazione teorica: € 800 + 900 (per il figlio di 2
anni); ·
detrazione effettiva:
€ 1.700 x (95.000 + 15.000 – 35.000) / (95.000 + 15.000) = € 1.700 x 0,6818 =
€ 1.159,06 |
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genitori
legalmente ed effettivamente separati |
Affidamento
del figlio ad un solo genitore ê La
detrazione spetta interamente al
genitore affidatario, salvo
diverso accordo finalizzato a: -
ripartire la detrazione al 50%; - attribuire la detrazione al soggetto con reddito più elevato. |
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Affidamento
congiunto o condiviso ê La
detrazione va suddivisa al 50%
fra i genitori. Tale regola può essere derogata solo qualora i genitori si accordino di attribuire l’intera detrazione al soggetto con il reddito complessivo più elevato. |
In ogni caso, in presenza di genitori separati, qualora l’imposta del genitore destinatario della detrazione risulti incapiente (anche in parte), l’intera detrazione spettante non fruita può essere assegnata all’altro genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo, deve riversare al primo un importo pari all’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, al 50%.
La rinuncia da parte del genitore “incapiente” non opera automaticamente, ma deve essere comunicata all’altro genitore.
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genitori
non coniugati |
Presenza di
provvedimenti di affidamento ê Si applicano le regole sopra illustrate con riferimento ai genitori separati. |
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Assenza di
provvedimenti di affidamento ê La
detrazione va suddivisa al 50%
fra i genitori. Tale regola può essere derogata solo qualora i genitori si accordino di attribuire l’intera detrazione al soggetto con il reddito complessivo più elevato. |
Qualora la norma richieda la condizione dell’affidamento (congiunto o disgiunto), la citata Circolare n. 15/E puntualizza che, con riferimento ai figli maggiorenni e non portatori di handicap, i genitori possono continuare a fruire della detrazione ripartita così come nel periodo in cui il figlio era minorenne.
Con riferimento al caso in cui la detrazione sia richiesta da entrambi i genitori in misura superiore a quella consentita, nella Circolare n. 15/E in esame è stato precisato che in sede di liquidazione della dichiarazione l’Ufficio riconoscerà ai genitori la detrazione in misura pari al 50%, nel presupposto che, salvo prova contraria, non esista un accordo tra le parti.
Al fine di consentire gli opportuni riscontri, l’Agenzia delle Entrate anticipa che “i modelli di dichiarazione dei redditi saranno predisposti al fine di consentire un adeguato controllo mediante la verifica dei dati relativi all’altro genitore anche risultanti dalle certificazioni presentate dai sostituti d’imposta….”. I contribuenti avranno comunque la possibilità, a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio, di dimostrare la presenza di un accordo e usufruire della detrazione nella misura tra gli stessi stabilita.
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Va evidenziato infine che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.2.2007, n. 11/E, le regole sopra illustrate rilevano esclusivamente ai fini della ripartizione della detrazione per i figli a carico e non anche per la suddivisione tra i genitori degli oneri/spese di cui agli artt. 10 e 15, TUIR. Con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico, infatti, continua a valere la regola secondo cui: · la detrazione/deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento di spesa; · se il documento è intestato al figlio a carico, la spesa va ripartita tra i genitori in relazione all’effettivo sostenimento. Se intendono suddividere la detrazione in misura diversa dal 50%, i genitori devono effettuare un’apposita annotazione sul documento di spesa. |
L’art. 12 in esame conferma che:
- se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta per intero all’altro coniuge;
- è possibile usufruire della detrazione per il coniuge a carico con riferimento al primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
In tale ipotesi, in presenza di più figli, le detrazioni relative ai figli successivi al primo vanno comunque calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo.
È prevista una detrazione, di importo “teorico” pari a € 750 da suddividere pro-quota tra gli aventi diritto, per ogni altra persona indicata nell’art. 433, C.c., vale a dire:
-
coniuge
legalmente ed effettivamente separato;
-
discendenti dei
figli (nipoti);
-
genitori
(compresi quelli naturali e adottivi);
- generi e nuore;
-
suocero e
suocera;
-
fratelli e
sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne (compresi quelli naturali);
a condizione che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
La detrazione effettivamente spettante è rapportata al reddito complessivo del contribuente mediante la seguente formula:

In base al comma 4 del citato art. 12:
- la detrazione non spetta se il predetto rapporto è pari a 0 o minore di 0 (circostanza che si verifica con un reddito complessivo pari o superiore a € 80.000) ovvero uguale a 1 (circostanza che si verifica con un reddito complessivo pari a 0);
- nelle altre ipotesi, il risultato del rapporto va assunto in base alle prime 4 cifre decimali.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la ripartizione “pro-quota” tra gli aventi diritto va intesa nel senso di suddividere la detrazione teorica in uguale misura tra i soggetti che sostengono effettivamente l’onere derivante dalla convivenza o dalla corresponsione di un assegno alimentare.
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LA DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DEI
SOGGETTI EXTRA-UE |
La Finanziaria 2007 ha previsto nuove modalità per poter usufruire delle detrazioni in esame da parte dei cittadini extracomunitari, sia tramite il sostituto d’imposta (datore di lavoro) che nella dichiarazione dei redditi. Tali soggetti devono dimostrare lo status di “familiare a carico” attraverso:
·
documentazione originale
prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua
italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
·
documentazione con
apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione dell’Aja 5.10.1961. L’apostille costituisce una
specifica annotazione sull’originale della documentazione rilasciata dalla
competente autorità identificata dalla legge di ratifica della citata Convenzione.
Si evidenzia che gli Stati firmatari che aderiscono alla citata Convenzione
sono:
Anguilla, Antigua e Barbuda, Australia, Argentina, Barbados, Bermuda, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Cina, Dominica, Estonia, Falkland, Figi, Giappone, Gibilterra, Grenada, Hong Kong, Israele, Isole del Canale, Isole Marshall, Kiribati, Lesostho, Malati, Mauritius, Malta, Messico, Monserrat, Panama, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Saint Christopher e Nevis, Saint Vincent, Salamene, Santa Lucia, Sant’Elena, Seychelles, Stati Uniti, Suriname, Svizzera, Swaziland, Tonga, Turche e Caiche, Vanuatu, Vergini, Venezuela, Zimbabwe;
·
documentazione validamente formata nel Paese
d’origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme dal consolato
italiano nel Paese d’origine.
Tale documentazione è richiesta soltanto nel
caso in cui i figli non sono residenti in Italia.
In relazione ai figli residenti in Italia la citata Circolare n. 15/E consente, ancorché non più previsto normativamente, di usufruire delle detrazioni sulla base dello stato di famiglia rilasciato dal Comune, attestante che gli stessi sono iscritti nell’anagrafe della popolazione ivi residente. n
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