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<title>Pubblicati gli elenchi del cinque per mille: Comunicato stampa</title>
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<published>2012-5-17T10:39:00 +01:00</published>
<summary>Con Comunicato stampa 14 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la pubblicazione, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, degli elenchi degli iscritti al cinque per mille per il 2012; tali elenchi comprendono:gli enti del volontariato;gli enti della ricerca scientifica e dell'università;gli enti delle ricerca sanitaria;le associazioni sportive dilettantistiche.Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche potranno, entro il 21 maggio 2012, richiedere alla Direzione regionale delle Entrate territorialmente competente la correzione di eventuali errori anagrafici; entro il 25 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi aggiornati, alla luce degli eventuali errori segnalati e corretti.</summary>
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Con Comunicato stampa 14 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la pubblicazione, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, degli elenchi degli iscritti al cinque per mille per il 2012; tali elenchi comprendono:gli enti del volontariato;gli enti della ricerca scientifica e dell'università;gli enti delle ricerca sanitaria;le associazioni sportive dilettantistiche.Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche potranno, entro il 21 maggio 2012, richiedere alla Direzione regionale delle Entrate territorialmente competente la correzione di eventuali errori anagrafici; entro il 25 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi aggiornati, alla luce degli eventuali errori segnalati e corretti.
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<title>Il pvc è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso: Cassazione </title>
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<updated>2012-5-17T10:39:00 +01:00</updated>
<published>2012-5-17T10:39:00 +01:00</published>
<summary>Con Sentenza 16 maggio 2012, n. 7671, la Corte di Cassazione ha affermato che il processo verbale di contestazione (pvc) redatto dalla Guardia di Finanza o da altri organi di controllo fiscale, ha la fede privilegiata degli atti pubblici ai sensi dell'art. 2700 c.c. in ordine ai fatti in esso descritti.Pertanto, al fine di contestare in sede di contenzioso la provenienza, le dichiarazioni delle parti o gli altri fatti contenuti nel documento, per il contribuente non è sufficiente produrre prove in senso contrario, ma dovrà necessariamente proporre querela di falso avverso il processo verbale.</summary>
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Con Sentenza 16 maggio 2012, n. 7671, la Corte di Cassazione ha affermato che il processo verbale di contestazione (pvc) redatto dalla Guardia di Finanza o da altri organi di controllo fiscale, ha la fede privilegiata degli atti pubblici ai sensi dell'art. 2700 c.c. in ordine ai fatti in esso descritti.Pertanto, al fine di contestare in sede di contenzioso la provenienza, le dichiarazioni delle parti o gli altri fatti contenuti nel documento, per il contribuente non è sufficiente produrre prove in senso contrario, ma dovrà necessariamente proporre querela di falso avverso il processo verbale.
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<title>Infortunio sul lavoro: il datore è responsabile per il mancato controllo</title>
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<updated>2012-5-17T10:39:00 +01:00</updated>
<published>2012-5-17T10:39:00 +01:00</published>
<summary>In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha sottolineato come, stante l'obbligo di controllo a carico del datore di lavoro, quest'ultimo non può invocare alcuna scriminante legata al comportamento poco avveduto del dipendete, in merito all'utilizzo delle attrezzature fornite per lo svolgimento della sua prestazione.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18826 del 2012, ha specificato che, essendo l'integrità del lavoratore un bene costituzionalmente garantito, vige un obbligo di controllo senza alcuna possibilità di scriminante da parte del datore di lavoro imprenditore.</summary>
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In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha sottolineato come, stante l'obbligo di controllo a carico del datore di lavoro, quest'ultimo non può invocare alcuna scriminante legata al comportamento poco avveduto del dipendete, in merito all'utilizzo delle attrezzature fornite per lo svolgimento della sua prestazione.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18826 del 2012, ha specificato che, essendo l'integrità del lavoratore un bene costituzionalmente garantito, vige un obbligo di controllo senza alcuna possibilità di scriminante da parte del datore di lavoro imprenditore.
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<title>Termini di prescrizione dei contributi: chiarimenti </title>
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<updated>2012-5-17T10:39:00 +01:00</updated>
<published>2012-5-17T10:39:00 +01:00</published>
<summary>L'INPS, con il Messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012, ha fornito chiarimenti circa i termini di prescrizione dei contributi, facendo seguito alla Circolare n. 32/2012, con la quale aveva affrontato la tematica. Nel particolare, l'Istituto chiarisce che la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti volta a recuperare i contributi non versati dal datore di lavoro deve avvenire entro il termine di 5 anni previsto per la prescrizione: se tale termine è rispettato, scatta automaticamente l'allungamento del termine a 10 anni previsto dall'art. 3, comma 9, lett. a), della Legge n. 335/1995. Nel caso in cui la denuncia avvenga dopo i 5 anni, invece, il meccanismo dell'allungamento del periodo non può essere attivato e, di conseguenza, non potranno essere oggetto di recupero i contributi per i quali sia già decorso il termine di prescrizione quinquennale.</summary>
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L'INPS, con il Messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012, ha fornito chiarimenti circa i termini di prescrizione dei contributi, facendo seguito alla Circolare n. 32/2012, con la quale aveva affrontato la tematica. Nel particolare, l'Istituto chiarisce che la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti volta a recuperare i contributi non versati dal datore di lavoro deve avvenire entro il termine di 5 anni previsto per la prescrizione: se tale termine è rispettato, scatta automaticamente l'allungamento del termine a 10 anni previsto dall'art. 3, comma 9, lett. a), della Legge n. 335/1995. Nel caso in cui la denuncia avvenga dopo i 5 anni, invece, il meccanismo dell'allungamento del periodo non può essere attivato e, di conseguenza, non potranno essere oggetto di recupero i contributi per i quali sia già decorso il termine di prescrizione quinquennale.
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<title>Collaborazione al furto in azienda da parte del collega: rischio di licenziamento </title>
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<updated>2012-5-17T10:39:00 +01:00</updated>
<published>2012-5-17T10:39:00 +01:00</published>
<summary>In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di una società, ha chiarito che il provvedimento espulsivo può essere adottato nei confronti del lavoratore che fa da 'palo' al collega che compie un furto in azienda. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7651 del 16 maggio 2012, ha precisato che non è da ritenersi illegittimo il licenziamento del dipendente sorpreso ad aiutare il collega durante l'appropriazione indebita dei beni della società. Nonostante l'onere della prova circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento spetti al datore di lavoro, il giudice può fondare la propria decisione sugli elementi di prova comunque ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa di altre parti oppure d'ufficio ed il relativo accertamento dei fatti e della loro gravità, riservato al giudice di merito, può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, che non può consistere in una diversa ricostruzione dei medesimi fatti.</summary>
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In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di una società, ha chiarito che il provvedimento espulsivo può essere adottato nei confronti del lavoratore che fa da 'palo' al collega che compie un furto in azienda. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7651 del 16 maggio 2012, ha precisato che non è da ritenersi illegittimo il licenziamento del dipendente sorpreso ad aiutare il collega durante l'appropriazione indebita dei beni della società. Nonostante l'onere della prova circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento spetti al datore di lavoro, il giudice può fondare la propria decisione sugli elementi di prova comunque ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa di altre parti oppure d'ufficio ed il relativo accertamento dei fatti e della loro gravità, riservato al giudice di merito, può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, che non può consistere in una diversa ricostruzione dei medesimi fatti.
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