INFORMATIVA N. 121 |
|
Trento, 09.05.2012 |
Oggetto:
Riferimenti:
·
Art. 96, TUIR
·
Istruzioni mod. UNICO 2012 SC
·
Circolari Agenzia Entrate 13.3.2009, n.
8/E; 21.4.2009, n. 19/E; 22.7.2009, n. 37/E e 23.6.2010, n. 38/E
In
sintesi:
Come noto a decorrere dal 2008 i
soggetti IRES devono rispettare una specifica disciplina ai fini della
(in)deducibilità degli interessi passivi ancorata alla rilevanza del ROL
conseguito.
In particolare
si evidenzia che dal 2010 (mod. UNICO 2011 SC) la quota di ROL non utilizzata
può essere riportata agli anni successivi senza limiti temporali.
Il 2011 (mod.
UNICO 2012 SC) è quindi il primo anno in cui è possibile “utilizzare”
l’eventuale eccedenza di ROL riportata dal 2010 e pertanto, il limite di
deducibilità degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) è dato
dalla sommatoria dell’eventuale eccedenza di ROL riportata dal 2010 e il 30%
del ROL del 2011.
Come noto la Finanziaria 2008 ha introdotto per i soggetti IRES (srl, spa, sapa, ecc.) un particolare meccanismo di deducibilità degli interessi passivi contenuto nell’art. 96, TUIR in base al quale (in sintesi) gli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sono deducibili nel limite del 30% del ROL.
ROL (reddito
operativo lordo della gestione caratteristica)
Si
rammenta che come disposto dal comma 2 del citato art. 96, il ROL corrisponde alla differenza tra il
valore ed i costi della produzione di cui alle macroclassi A e B del Conto
economico, al netto degli ammortamenti e dei canoni di leasing.
uguale
LA
deducibilità DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES |
La
disposizione contenuta nel citato art. 96, riguarda gli interessi passivi e oneri assimilati e gli interessi attivi e proventi assimilati derivanti da contratti di
mutuo, leasing, emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa
finanziaria.
Come precisato dall’Agenzia delle
Entrate nella Circolare 21.4.2009, n. 19/E rientra nell’ambito applicativo
della disciplina:
“qualunque
interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o
altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione”. |
A titolo
esemplificativo l’Agenzia nella citata Circolare n. 19/E indica:
· gli sconti passivi su finanziamenti
ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie;
· le commissioni passive su
finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
· gli altri oneri da titoli di debito
emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso;
· gli oneri sostenuti dal prestatario
nelle operazioni di prestito titoli, sempreché la causa di detti ultimi
contratti rivesta natura finanziaria.
In definitiva l’ambito applicativo
della disposizione in esame è costituito da:
“qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di
reddito relativo all’impresa che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo
o attivo.” |
Tipologia interessi |
Trattamento fiscale |
INTERESSI IMPLICITI crediti / debiti di natura commerciale |
Il comma 3 del citato art. 96 prevede: Þ l’esclusione degli interessi
impliciti derivanti da debiti di
natura commerciale; Þ l’inclusione degli interessi
attivi derivanti da crediti di
natura commerciale. In
pratica, in relazione alle componenti finanziarie derivanti da transazioni
commerciali, gli interessi passivi non esplicitati in bilancio, ossia quelli
inclusi nelle dilazioni di pagamento ottenute, non vanno computati. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare
23.6.2010, n. 38/E ha specificato che anche gli interessi passivi espliciti (contrattualmente previsti) su debiti di natura commerciale non
sono interessati dalla disciplina in esame. Sono esclusi altresì gli interessi derivanti da depositi
cauzionali su contratti commerciali (ad esempio, locazione, fornitura di
utilities, ecc.) in quanto “non hanno
causa finanziaria”. Diversamente gli
interessi attivi (inclusi quelli impliciti) derivanti da crediti commerciali
assumono rilevanza, con il conseguente beneficio di rendere deducibile l’ammontare corrispondente di interessi passivi. |
INTERESSI PASSIVI contratti di leasing |
Tra gli interessi passivi da assoggettare alla verifica di
deducibilità rientra anche la quota
degli interessi impliciti “desunta
dal contratto di leasing”. Tuttavia, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, continuano a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti previsto ai fini IRAP dall’art. 1, DM 24.4.98. |
INTERESSI PASSIVI compresi nel costo dei
beni |
Sono esclusi dall’ambito applicativo della disciplina in esame gli
interessi passivi compresi nel costo dei beni ex art. 110, comma 1, lett. b),
TUIR, in base alla quale, in deroga alla regola generale, è possibile: §
ricomprendere nel
costo (di acquisizione o fabbricazione) dei beni materiali ed immateriali
strumentali gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo
per effetto di disposizioni di legge; §
ricomprendere nel
costo degli immobili merce gli interessi passivi di finanziamento riferiti
alla loro costruzione/ristrutturazione. |
INTERESSI ATTIVI prestiti a dipendenti |
Nella citata Circolare n. 38/E l’Agenzia ha chiarito che gli interessi attivi su prestiti a
dipendenti rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina in
esame a condizione che scaturiscano “da una messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale
sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione alla quale è prevista una
specifica remunerazione”. |
INTERESSI ATTIVI “VIRTUALI” crediti derivanti da operazioni
con la Pubblica Amministrazione |
Tali
interessi attivi vanno calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato
di un punto con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto
per il pagamento e fino all’incasso del corrispettivo. Pertanto,
in relazione alla necessità di ricorso a finanziamenti da parte dei fornitori
della Pubblica Amministrazione a causa del ritardo nei pagamenti di
quest’ultima, tali interessi virtuali consentono di “aumentare” l’ammontare
deducibile degli interessi passivi. |
Il meccanismo relativo alla deduzione degli interessi passivi può essere così schematizzato:
LA
SPECIFICA DISCIPLINA PER LE SOCIETà IMMOBILIARI |
In merito
agli interessi passivi relativi agli “immobili patrimonio”, dopo aver
confermato l’indeducibilità degli
interessi di funzionamento, analogamente alle altre spese relative a tali
immobili, l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 19/E ha specificato
che:
§
l’indeducibilità prevista dall’art. 90, comma 2, TUIR, per effetto
della norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 35, Legge
n. 244/2007, non è applicabile agli
interessi passivi relativi ai finanziamenti
accesi per l’acquisto / costruzione;
§
i suddetti interessi sono deducibili, per i soggetti IRES, nei limiti ed alle condizioni di cui
all’art. 96, TUIR;
§
sussiste una specifica
deroga all’applicazione di tale
disciplina per gli immobili destinati
alla locazione così come previsto dall’art. 1, comma 36, Legge n.
244/2007.
Il
trattamento da riservare agli interessi passivi in relazione alla portata del
citato comma 36 è stato dalla stessa Agenzia nella Circolare 22.7.2009, n. 37/E,
così precisato:
1. l’applicazione della
disposizione è limitata alle società
c.d. “immobiliari di gestione”;
2. la stessa riguarda
sia gli immobili patrimonio, sia quelli strumentali per natura sempreché destinati alla locazione;
3. per operare
l’esclusione dall’applicazione dell’art. 96, è necessario che il mutuo ipotecario (per l’acquisto /
costruzione) abbia ad oggetto gli stessi
immobili destinati alla locazione;
4. quanto sopra trova
applicazione anche nel caso in cui gli immobili locati “siano detenuti in virtù di un
contratto di leasing” a seguito dell’equiparazione tra l’acquisizione
del bene mediante un contratto di locazione finanziaria e l’acquisto dello
stesso in proprietà.
IL RIPORTO DELL’ECCEDENZA DEL ROL |
Il comma 1 del citato
art. 96
consente, a partire dal 2010 (3°
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007) di riportare agli
anni successivi, senza alcun limite
temporale, l’eventuale quota del ROL non
utilizzata ad incremento del 30% del ROL di periodo.
In merito
si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 19/E ha
precisato che:
Þ
in presenza di interessi passivi netti indeducibili
(al netto degli interessi attivi) il mancato
utilizzo dell’eccedenza di ROL riportata dagli anni precedenti:
“… comporterà l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente – per una quota pari
all’ammontare degli interessi passivi indeducibili – negli anni successivi,
comportando di fatto la perdita della
predetta eccedenza di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in
compensazione”; |
Þ
l’eccedenza di ROL
riportata va utilizzata prioritariamente per “compensare” gli interessi passivi
netti indeducibili di periodo o riportati da periodi precedenti;
Þ
non è possibile riportare contemporaneamente agli anni successivi l’eccedenza di ROL e gli interessi
passivi indeducibili di periodo.
Il riporto
“in avanti” dell’eccedenza di ROL è infatti
consentito soltanto:
- in mancanza di interessi
passivi netti, sia di periodo che riportati da anni precedenti;
- nel caso in cui gli interessi
passivi netti, sia di periodo che quelli riportati da anni precedenti,
siano di ammontare inferiore alla
disponibilità di ROL (ROL di periodo + eccedenza ROL riportata da anni
precedenti).
Sul punto l’Agenzia ha precisato
che:
“In entrambe le ipotesi sopra menzionate l’eccedenza di ROL riportata
dovrà, comunque, essere utilizzata in compensazione alla prima occasione utile (i.e. nel primo esercizio in cui si
manifesterà un’eccedenza degli interessi passivi di periodo su quelli
attivi)”. |
LA COMPILAZIONE DELL’APPOSITO PROSPETTO DEL MOD. UNICO 2012 SC |
Nel quadro RF del mod. UNICO 2012 SC è presente un apposito prospetto denominato “Prospetto
interessi passivi non deducibili” (righi da RF118 a RF122) da
utilizzare per individuare l’ammontare:
· degli interessi
passivi indeducibili (2011) da
riportare, quale variazione in aumento,
a rigo RF16;
·
degli interessi passivi indeducibili
pregressi (2010) che possono essere
dedotti nel 2011 da rilevare, quale variazione
in diminuzione, a rigo RF54.
Il
prospetto in esame, “analogo” nella struttura a quello dell’anno scorso,
contiene le seguenti novità:
Þ introduzione di una
specifica colonna a rigo RF119 (colonna 1) utilizzabile per indicare
l’eccedenza di ROL riportata dal mod. UNICO 2011 SC;
Þ introduzione di una
specifica colonna a rigo RF120 (colonna 1) utilizzabile per indicare la
parte di ROL eccedente trasferito al consolidato “di cui non trasferibile”;
Þ il nuovo rigo
RF122 introdotto al fine
della determinazione della c.d. “Robin Tax”, per indicare l’ulteriore quota di interessi
deducibili che risultano dall’utilizzo dell’eccedenza di ROL riportata dal mod.
UNICO 2011 SC.
Rigo |
Col. |
Descrizione |
|
RF118 “Interessi
passivi deducibili” |
1 |
Interessi passivi
desumibili da Conto economico compresi quelli impliciti nei canoni di leasing. |
|
2 |
Interessi passivi pregressi
indeducibili nel 2010
desumibili da rigo RF121, col. 3, del mod. UNICO 2011 SC da considerare per
la deducibilità ammessa nel 2011. |
||
3 |
Interessi attivi
desumibili da Conto economico compresi quelli impliciti di natura commerciale e quelli virtuali per operazioni con la Pubblica Amministrazione
riconducibili al ritardato pagamento dei corrispettivi. |
||
4 |
Minor valore tra l’ammontare indicato a col. (1 +
2) e 3. |
||
5 |
Eccedenza di interessi passivi risultante dalla differenza tra la
somma di col. 1 e 2 e quanto indicato a col. 3. |
||
RF119 “Risultato
operativo lordo” |
1 |
Eccedenza di ROL riportata dall’anno precedente (2010) ed indicata a rigo RF120 del mod. UNICO
2011 SC. |
|
2 |
ROL relativo al 2011. |
||
3 |
Quota degli interessi passivi
deducibili, pari al minor importo tra quanto
indicato a rigo RF118, col. 5 ed il “limite
di deducibilità degli interessi passivi” per il 2011 determinato sommando
all’eccedenza di ROL riportata dal mod. UNICO 2011 SC (indicata a col. 1) il
30% del ROL 2011 (indicato a col. 2). L’importo
relativo agli interessi passivi indeducibili
pregressi che trova capienza nel
limite dell’importo del 30% del ROL può essere dedotto nel 2011 indicando il
relativo ammontare a rigo RF54 utilizzando il codice “13”. |
||
RF120 “Eccedenza
di ROL riportabile” |
1 |
Eccedenza di ROL
riportabile non trasferibile al consolidato. |
|
2 |
Eccedenza di ROL
riportabile trasferita al consolidato. |
||
3 |
Ammontare del ROL eccedente l’importo che è stato
utilizzato nel 2011 pari alla differenza, se positiva, tra il “limite di
deducibilità degli interessi passivi” per il 2011 (col. 1 + 30% di col. 2
di rigo RF119) e l’importo di col. 5 di rigo RF118. |
||
|
Dal
2010 la quota di ROL non utilizzata può essere riportata agli anni successivi senza
limiti temporali. |
||
4 |
Ammontare di ROL
eccedente riportabile agli anni successivi dai soggetti in regime ex art. 81,
DL n. 112/2008 (c.d. “Robin Tax”). |
||
RF121 “Interessi
passivi non deducibili riportabili” |
1 |
Interessi passivi non deducibili riportabili non trasferibili al consolidato (di cui, col. 3). |
|
2 |
Interessi passivi non deducibili trasferiti al consolidato (di cui, col. 3). |
||
3 |
Differenza,
se positiva, tra rigo RF118, col. 5 e rigo RF119, col. 3. L’ammontare
degli interessi passivi di periodo indeducibili
è pari alla differenza, se positiva, tra col. 3 e rigo RF118, col. 2. Tale
importo va riportato quale variazione
in aumento a rigo RF16. |
||
|
Si rammenta che a
rigo RF16 devono essere evidenziati altresì gli interessi passivi
indeducibili “a priori”, ossia senza la verifica del limite in esame (si
pensi agli interessi delle liquidazioni periodiche trimestrali IVA, al 60%
degli interessi relativi a finanziamenti per l’acquisto dei veicoli ex art.
164, TUIR). |
||
RF122 “Interessi
passivi deducibili Robin Tax” |
|
Nuovo rigo nel quale indicare, al fine di determinare la c.d. “Robin Tax”, l’ulteriore quota di interessi passivi deducibili che risultano dall’utilizzo
dell’eccedenza di ROL riportata dall’anno precedente ed indicata a col. 3 “RHT” di rigo RF120 del mod. UNICO
2011 SC. |
In sintesi, nel prospetto in esame è richiesta
l’indicazione dei seguenti dati:
Gli interessi passivi indeducibili
per il 2011 corrispondono
all’importo (se positivo) risultante
dalla seguente differenza:
RF118, colonna 5
eccedenza
degli interessi passivi rispetto a quelli attivi |
meno
|
RF119, colonna 3
minor valore tra: § eccedenza
ROL del periodo precedente + 30% ROL di periodo (col. 1 + col. 2, RF119); § eccedenza di interessi
passivi rispetto a quelli attivi (col. 5, RF118) |
meno
|
RF118, colonna 2
interessi passivi indeducibili pregressi
|
e
vanno riportati quale variazione in aumento a rigo RF16 “Interessi
passivi indeducibili”.
A rigo RF54, “Altre variazioni in
diminuzione” va indicata, utilizzando l’apposito codice “13”, la quota di
interessi passivi indeducibili
riportata dal 2010 che può essere dedotta
nel 2011, corrispondente alla seguente
differenza:
In merito va evidenziato che in base al comma 4 del citato art. 96
gli interessi passivi indeducibili
in un determinato periodo d’imposta sono
riportabili agli anni successivi senza alcun limite temporale
e quindi deducibili in tali anni sempreché negli stessi gli interessi passivi,
eccedenti gli interessi attivi, risultino inferiori
alla “disponibilità” di ROL (eccedenza ROL riportato dall’anno precedente +
30% del ROL di periodo).
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|
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare
n. 19/E “non è consentito riportare in avanti l’eventuale eccedenza
degli interessi attivi,
rispetto a quelli passivi, maturati in un determinato periodo d’imposta”. |
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Esempio 1 |
La Alfa srl presenta la seguente situazione: |
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§ interessi passivi |
|
€ |
90.000 |
|
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|
§ interessi attivi |
|
€ |
50.000 |
|
||||
|
§ ROL 2011 |
|
€ |
100.000 |
|
||||
|
§ eccedenza ROL riportata dal 2010 |
|
€ |
10.000 |
|
||||
Innanzitutto sono interamente deducibili gli interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi (50.000). La quota deducibile degli interessi passivi proporzionata al ROL è pari ad € 40.000 [(10.000 + (100.000 x 30%)]. L’eccedenza degli interessi
passivi rispetto a quelli attivi pari a € 40.000 (90.000 - 50.000) risulta
pertanto deducibile nel 2011. Il prospetto del quadro RF del mod. UNICO 2012 SC è così compilato: |
|
||||||||
Interessi passivi
Esempio 2 |
La Beta srl presenta la seguente situazione: |
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§ interessi passivi |
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€ |
30.000 |
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§ interessi passivi pregressi |
|
€ |
20.000 |
|
||
|
§ interessi attivi |
|
€ |
15.000 |
|
||
|
§ ROL 2011 |
|
€ |
80.000 |
|
||
Innanzitutto sono interamente deducibili gli interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi (15.000). La quota deducibile degli interessi passivi proporzionata al ROL è pari ad € 24.000 (80.000 x 30%). Dal mod. UNICO 2011 SC risultano interessi passivi non deducibili nel 2010 pari a € 20.000 (eccedenza anni pregressi). Il prospetto del quadro RF del mod. UNICO 2012 SC è così compilato: |
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La quota degli interessi passivi indeducibili pregressi (2010) deducibile nel 2011 pari a €
9.000 (11.000 - 20.000) va indicata a rigo RF54, codice “13”. |
Esempio 3 |
La Delta srl presenta la seguente situazione: |
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|
§ interessi passivi |
|
€ |
40.000 |
|
||
|
§ interessi attivi |
|
€ |
2.000 |
|
||
|
§ ROL 2011 |
|
€ |
150.000 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Innanzitutto sono interamente deducibili gli interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi (2.000). La quota deducibile degli interessi passivi proporzionata al ROL è pari ad € 30.000. L’eccedenza di ROL riportabile al 2012 è pari a € 7.000
(45.000 – 38.000). Il prospetto del quadro RF del mod. UNICO 2012 SC è così compilato: |
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Interessi passivi Int. att. 30% del ROL 2011 Eccedenza ROL riportabile al 2012
n
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