INFORMATIVA  N. 006

 

Trento, 08.01.2013

 

Oggetto:

 

entro il 29.1.2013 la dichiarazione integrativa per modificare la RICHIESTA di rimborso dei crediti tributari

 

Riferimenti:

 

·       Art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98

·       Art. 7, comma 2, lett. i), DL n. 70/2011

 

In sintesi:

 

Il 29.1.2013 scade il termine entro il quale i soggetti che nel mod. UNICO 2012 / IRAP 2012 hanno richiesto a rimborso il credito d’imposta spettante possono modificare la scelta effettuata.

A tal fine il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione integrativa nella quale evidenziare la richiesta di utilizzo dello stesso in compensazione.

 

Come noto, ai sensi del comma 8-ter dell’art. 2, DPR n. 322/98, introdotto dal DL n. 70/2011, i contribuenti che hanno presentato il mod. UNICO ovvero il mod. IRAP a credito, richiedendo lo stesso a rimborso, possono presentare una dichiarazione integrativa al fine di modificare la scelta sulla destinazione del credito stesso, “optando” per l’utilizzo in compensazione.

Tale dichiarazione integrativa va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.

Considerato che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la dichiarazione va presentata entro il 30.9 di ciascun anno, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa in esame scade il 28.1 dell’anno successivo.

 

La modifica della destinazione del credito da rimborso a compensazione è possibile soltanto qualora il rimborso non sia già stato erogato, in tutto o in parte.

 

Va evidenziato che:

§     il citato comma 8-ter fa riferimento esclusivamente alle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”;

§     ai fini IVA sono applicabili le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2011, n. 17/E in base alle quali è stata riconosciuta al contribuente la possibilità di rettificare la richiesta di rimborso del credito, presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) quale eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione secondo quanto stabilito dal comma 8-bis del citato art. 2, DPR n. 322/98, ossia non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo”.

Di conseguenza, la modifica della scelta relativa alla destinazione del credito esposto in dichiarazione, da rimborso a compensazione, va effettuata entro termini differenziati a seconda della tipologia di imposta, come di seguito evidenziato.

Presentazione dichiarazione integrativa

per modifica scelta destinazione credito (da rimborso a compensazione)

IRPEF / IRES / IRAP

IVA

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione

Entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo

per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

 

entro il 28.1 dell’anno successivo

per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

entro il 30.9 dell’anno successivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Come si può notare, per le imposte dirette e l’IRAP la “revoca” della richiesta di rimborso è consentita entro un termine più breve rispetto a quanto previsto per l’analoga fattispecie in materia di IVA.

 

Dal tenore letterale della norma la modifica della scelta operata in dichiarazione in merito alla destinazione del credito sembra possibile soltanto ai fini di passare dalla richiesta di rimborso a quella di utilizzo in compensazione, e non viceversa.

 

 

 

MOD. UNICO / IRAP 2012 INTEGRATIVO

 

Con riferimento al mod. UNICO 2012 SC / PF e al mod. IRAP 2012, inviato entro lo scorso 1.10.2012, il contribuente può presentare entro il 29.1.2013 (120 giorni dall’1.10.2012) una dichiarazione integrativa “a favore” (senza applicazione di sanzioni) diretta a modificare la scelta di richiesta di rimborso del credito IRES / IRPEF / IRAP 2011, “optando” per l’utilizzo dello stesso in compensazione.

presentazione dichiarazione integrativa

 

Entro il 29.1.2013

credito irpef, ires, irap 2011 chiesto a rimborso:

§      nel mod. unico 2012 sc / pf

§      nel mod. irap 2012

modifica scelta da richiesta di rimborso a utilizzo in compensazione

 

 

 

 

 

 

 


La presentazione della dichiarazione integrativa è possibile anche qualora la dichiarazione originaria sia stata inviata entro 90 giorni dal termine previsto (ossia entro il 30.12.2012), posto che la stessa è considerata valida. Anche in tal caso il termine di presentazione della “nuova” dichiarazione scade il 29.1.2013.

 

Dal punto di vista operativo:

·     nel Frontespizio del mod. UNICO integrativo e del mod. IRAP integrativo, nella sezione “TIPO DI DICHIARAZIONE” va barrata la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)”.

 

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata, oltre che per la modifica della destinazione del credito da richiesta di rimborso a compensazione, anche per la correzione di errori od omissioni, in luogo della predetta casella va barrata quella denominata “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa”;

·     nel quadro RX del mod. UNICO integrativo o nel quadro IR del mod. IRAP integrativo è necessario riportare nel campo “Credito da utilizzare in compensazione …” quanto indicato nel campo “Credito di cui si chiede il rimborso” della dichiarazione originaria:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

n

 

 

Riproduzione vietata