INFORMATIVA N. 006 |
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Trento, 08.01.2013 |
Oggetto:
Riferimenti:
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Art. 2, comma
8-ter, DPR n. 322/98
·
Art. 7, comma 2,
lett. i), DL n. 70/2011
In
sintesi:
Il 29.1.2013 scade il termine entro
il quale i soggetti che nel mod. UNICO 2012 / IRAP 2012 hanno richiesto a
rimborso il credito d’imposta spettante possono modificare la scelta effettuata.
A tal fine il soggetto
interessato deve presentare una dichiarazione integrativa nella quale evidenziare
la richiesta di utilizzo dello stesso in compensazione.
Come noto, ai sensi del comma 8-ter dell’art. 2, DPR n.
322/98, introdotto dal DL n. 70/2011, i
contribuenti che hanno presentato il mod. UNICO ovvero il mod. IRAP a
credito, richiedendo lo stesso a rimborso, possono presentare una dichiarazione
integrativa al fine di modificare la scelta sulla destinazione del
credito stesso, “optando” per l’utilizzo in compensazione.
Tale dichiarazione integrativa va presentata entro 120 giorni dalla
scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.
Considerato che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare la dichiarazione va presentata entro il 30.9 di ciascun anno, il
termine per la presentazione della dichiarazione integrativa in esame scade il 28.1 dell’anno successivo.
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La
modifica della destinazione del credito da rimborso a compensazione è
possibile soltanto qualora il rimborso non sia già stato erogato, in tutto o
in parte. |
Va evidenziato che:
§ il citato comma 8-ter fa riferimento
esclusivamente alle “dichiarazioni
dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive”;
§ ai fini IVA sono applicabili le precisazioni fornite
dall’Agenzia delle Entrate
nella Circolare 6.5.2011, n. 17/E in base alle quali è stata riconosciuta al
contribuente la possibilità di rettificare la richiesta di rimborso del
credito, presentando una dichiarazione
integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso)
quale eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione secondo quanto
stabilito dal comma 8-bis del citato art. 2, DPR n. 322/98, ossia “non
oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta successivo”.
Di conseguenza, la
modifica della scelta relativa alla destinazione del credito esposto in
dichiarazione, da rimborso a compensazione, va effettuata entro termini differenziati
a seconda della tipologia di imposta, come di seguito evidenziato.
Presentazione
dichiarazione integrativa per modifica
scelta destinazione credito (da rimborso a compensazione) IRPEF / IRES /
IRAP IVA Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione Entro la scadenza del termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare entro
il 28.1 dell’anno successivo per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare entro
il 30.9 dell’anno successivo
Come si può notare,
per le imposte dirette e l’IRAP la “revoca” della richiesta di rimborso è
consentita entro un termine più breve rispetto a quanto previsto per l’analoga
fattispecie in materia di IVA.
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Dal
tenore letterale della norma la modifica della scelta operata in dichiarazione
in merito alla destinazione del credito sembra possibile soltanto ai fini di passare
dalla richiesta di rimborso a quella di utilizzo in compensazione, e non
viceversa. |
MOD. UNICO / IRAP 2012 INTEGRATIVO
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Con riferimento al mod. UNICO 2012 SC / PF e al mod. IRAP 2012,
inviato entro lo scorso 1.10.2012, il contribuente può presentare entro il 29.1.2013
(120 giorni dall’1.10.2012) una
dichiarazione integrativa “a favore” (senza applicazione di
sanzioni) diretta a modificare la scelta di richiesta di rimborso del credito
IRES / IRPEF / IRAP 2011, “optando” per l’utilizzo dello stesso in
compensazione.
presentazione dichiarazione integrativa Entro il 29.1.2013 credito irpef, ires, irap 2011
chiesto a rimborso: §
nel mod. unico 2012 sc /
pf §
nel mod. irap 2012 modifica scelta da richiesta di rimborso a
utilizzo in compensazione
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La
presentazione della dichiarazione integrativa è possibile anche qualora la
dichiarazione originaria sia stata inviata entro 90 giorni dal termine
previsto (ossia entro il 30.12.2012), posto che la stessa è considerata
valida. Anche in tal caso il termine di presentazione della “nuova”
dichiarazione scade il 29.1.2013. |
Dal punto di vista operativo:
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nel Frontespizio del mod. UNICO integrativo
e del mod. IRAP integrativo, nella sezione “TIPO
DI DICHIARAZIONE” va barrata la casella “Dichiarazione integrativa (art.
2, co. 8-ter, DPR 322/98)”.
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Nel
caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata, oltre che per la
modifica della destinazione del credito da richiesta di rimborso a
compensazione, anche per la correzione
di errori od omissioni, in luogo della predetta casella va barrata quella denominata “Dichiarazione
integrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa”; |
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nel quadro RX del mod. UNICO integrativo o
nel quadro IR del mod. IRAP
integrativo è necessario riportare nel campo “Credito da utilizzare in
compensazione …” quanto indicato nel campo “Credito di cui si chiede il
rimborso” della dichiarazione originaria:
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